Anche per le lesioni riportate in seguito ad una aggressione avvenuta al fine di uno scippo, nel tragitto abitazione – lavoro, scatta l’indennizzo: si considera infortunio in itinere.
In sede di appello la Corte aveva rigettato la domanda della ricorrente, con riguardo alla corresponsione della indennità temporanea e della rendita conseguente all’infortunio in itinere.
Tale infortunio era avvenuto durante il tragitto di ritorno a casa dal luogo di lavoro in seguito ad una aggressione fisica con lo scopo dello scippo.
A causa della caduta erano conseguite delle lesioni; il decisum si imperniava sulla circostanza che il fatto doloso di un terzo soggetto aveva “spezzato” il nesso di causalità tra la ripetitività del tragitto casa – lavoro e gli eventi (negativi) alla stessa connessi.
In sede di legittimità gli Ermellini hanno ribaltato quanto deciso in secondo grado; ha erratola Corte, secondo la Cassazione, laddove ha ritenuto che tra la prestazione lavorativa e l’evento sussisteva esclusivamente coincidenza topografica e cronologica, cosicché nessun nesso eziologico poteva configurarsi tra l’esecuzione della prestazione e l’evento stesso.
Per la Cassazione è indennizzabile l’infortunio occorso al prestatore di lavoro in itinere nella ipotesi in cui derivi da eventi dannosi, anche atipici ed imprevedibili, che siano indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato.
Ciò atteso che il rischio concernente il tragitto percorso dal prestatore per arrivare nel proprio posto di lavoro è protetto poiché ricollegabile, seppur indirettamente, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il limite del c.d. rischio elettivo.
Nella decisione in commento, con riferimenti a precedenti giurisprudenziali sul tema, si può leggere testualmente che “in tema assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000, è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore “in itinere”, ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro é protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo (Cass. 14 febbraio 2008, n. 3776)”.
Il principio di diritto che può desumersi dalla sentenza che qui si commenta è quindi che il prestatore di lavoro che viene scippato durante il tragitto casa – lavoro, e che ha subito, a causa dell’aggressione, delle lesioni fisiche (in conseguenza dell’atto criminoso) ha diritto al riconoscimento dell’indennità temporanea, nonché della rendita per infortunio in itinere, poiché l’accaduto è indipendente dalla sua volontà.
Da ciò ne consegue l’accoglimento del ricorso; la Corte cassa l’impugnata sentenza con rinvio, anche per quanto concerne la parte relativa alle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello.
(Altalex, 17 luglio 2012. Nota di Manuela Rinaldi. Si ringrazia per la segnalazione Antonino Casesa)