La sentenza della Cass. civ. n. 9546/2012 prevede che è possibile disporre l’affido condiviso del minore, con sua collocazione prevalente presso la madre, nell’abitazione della stessa, e con obbligo della medesima di astenersi da qualsiasi condotta di coinvolgimento del piccolo nella propria scelta religiosa (adesione della madre alla confessione dei Testimoni di Geova) e regola, inoltre, i tempi di permanenza del bambino presso ciascuno dei genitori, disponendo, tra l’altro, che tutte le festività tradizionali o di significato religioso cattolico (Natale, Pasqua ed i compleanni) fossero trascorse con il padre.
La ratio di tale sentenza risiede nell’art. 155 c.c., che, in, tema di provvedimenti riguardo ai figli nella separazione personale dei coniugi, consente al giudice di fissare le modalità della loro presenza presso ciascun genitore e di adottare ogni altro provvedimento ad essi relativo, attenendosi al criterio fondamentale rappresentato dal superiore interesse della prole che assume rilievo sistematico centrale nell’ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull’art. 30 della Costituzione.
A tal proposito, di recente, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I, sentenza 20 gennaio 2012, n. 785), cui si conforma la presente in esame, ha ribadito che, in materia di separazione dei coniugi, il giudice, nel decidere in merito all’affidamento dei figli minori, deve attenersi al criterio fondamentale – art. 155, comma 1, c.c. -, dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, adottando le soluzioni più idonee a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare, onde assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore. In tal senso, nel caso di specie, in riforma a quanto sancito nella sentenza di primo grado, si è ritenuto più vantaggioso ed opportuno per la figlia minore l’affido condiviso ad entrambi i genitori, non essendo emersi elementi tali da rendere tale situazione insostenibile o non idonea a garantire il benessere della minore.
(Altalex, 14 giugno 2012. Nota di Rocchina Staiano)