Il nuovo art. 317 bis c.c., così come modificato dal D.Lgs. n. 154/2013, intitolato “Rapporti con gli ascendenti” afferma che i nonni hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. In caso d’impedimento di questo diritto, si può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore.
La disposizione rende finalmente effettivo il diritto. Prima della riforma, la giurisprudenza della Cassazione aveva negato ai nonni di intervenire nel giudizio di separazione o divorzio in cui si decideva circa l’affidamento e le modalità di visita del minore. Non era consentito né un intervento principale né ad adiuvandum, ossia a supporto delle ragioni di un genitore, poiché nessuna legge attribuiva loro un diritto in via autonoma. Infatti, la disposizione introdotta dalla riforma del 2006 relativa al diritto del minore di conservare i rapporti con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale, non aveva inciso sulla natura e sull’oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio, né sulle posizioni e sui diritti delle parti in essi coinvolti (Cass. Civ. n. 22081/2009 e Cass. Civ. n. 28902/2011).
La disposizione di cui all’art. 317 bis riconosce l’importanza che assume, nell’educazione e nella crescita dei minori, la conoscenza e la frequentazione dei nonni, quali membri di una famiglia allargata della quale gli stessi minori si sentono parte.
Inoltre, secondo la Corte veneziana, la presenza dei nonni è importante per la necessaria conoscenza delle proprie origini.
Nel caso di specie i nonni, residenti a Napoli, erano stati descritti dal servizio sociale come persone disponibili e consapevoli e pertanto, nonostante alcune diatribe e contrasti tra le due famiglie ormai appartenenti al passato, questi erano perfettamente in grado di instaurare un rapporto sereno con i nipoti.
Nell’interesse dei minori, genitori e nonni sono stati invitati ad accantonare i vecchi contrasti poiché il rapporto nonni/nipoti rientra nel “necessario bagaglio di esperienza culturale che minori devono avere in vista di una formazione completa della loro personalità”.
La Corte ha così accolto il reclamo dei nonni, consentendo loro di vedere i nipoti, in un primo momento, in occasione di un incontro organizzato dal Consultorio familiare in ambiente neutro e adatto, al quale partecipino anche i genitori.
In caso di esito positivo, saranno disposti altri incontri anche alla presenza degli altri componenti della famiglia, mirando alla definitiva regolamentazione dei rapporti tra nonni, nipoti e genitori.
Sarà onere di questi ultimi, tenere informati i nonni degli eventi della vita dei minori.
Il provvedimento è in linea con le recenti decisioni della Cedu in cui si afferma che il rapporto tra nonni e nipoti rientra tra i legami familiari, tutelati ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione (Manuello e Nevi c. Italia 20 gennaio 2015, Kruškić c. Croazia 25 novembre 2014 e Nistor c. Romania 2 novembre 2010). Pertanto, sullo Stato incombe l’obbligo di rendere effettivo il diritto alla vita privata o familiare di cui all’art. 8, adottando misure concrete e adeguate.
Per essere adeguate, le misure devono essere messe in atto rapidamente perché il passare del tempo può avere conseguenze irrimediabili per la relazione tra i familiari.