Una moglie ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza che aveva respinto la domanda di addebito della separazione. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso.
La Corte territoriale aveva, infatti, già escluso che l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi fosse stata determinata dal comportamento del marito posto che: a)il procedimento penale a carico di quest’ultimo era stato archiviato visto che le accuse mossegli erano del tutto prive di riscontri e frutto di un atteggiamento di frustrazione della moglie, affetta da una grave forma di depressione, unita ai disturbi alimentari e all’abuso di bevande alcooliche; b) quanto al preteso adulterio, non poteva tenersi conto delle dichiarazioni de relato de relato della madre dell’appellato, che aveva riferito di aver saputo che il genero tradiva la figlia da un’amica, la quale, a sua volta, le aveva riportato ciò che era stato riferito da una persona terza rimasta sconosciuta; c) non v’era alcuna prova che il marito avesse abbandonato il tetto coniugale, posto che dalle lettere inviate dalla moglie al marito, contenenti la richiesta di corresponsione di un assegno di mantenimento, poteva al contrario desumersi la volontà di entrambi i coniugi di vivere separati; d) la documentazione sanitaria prodotta dall’appellante dimostra le sue numerose patologie senza la prova che queste fossero state determinate dalle condotte violente o comunque contrarie ai doveri del matrimonio da parte del marito, circostanza neppure desumibile dalle circostanze oggetto dei capitoli di prova testimoniale articolati dall’appellante, inammissibili per la loro genericità.